Dal 23.12.2012
con l'art.
13 del d.l. n. 212/2011, è stato modificato l’art. 82,
c. 1 del Codice di Procedura Civile per
cui la
parte può stare in giudizio PERSONALMENTE davanti al Giudice di Pace, qualora il valore della
domanda non superi €.
1100.
Questo significa che per cause o liti giudiziarie che NON ECCEDANO quel valore, NON SI E' OBBLIGATI A PAGARE UN AVVOCATO per stare in giudizio....con un risparmio GARANTITO di migliaia di Euro...
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