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sabato 15 giugno 2013

LO SAPEVATE CHE?

Dal 23.12.2012   con l'art. 13 del d.l. n. 212/2011, è stato modificato l’art. 82, c. 1 del Codice di Procedura Civile per cui la parte può stare in giudizio PERSONALMENTE davanti al Giudice di Pace, qualora il valore della domanda non superi €. 1100.
Questo significa che per cause o liti giudiziarie che NON ECCEDANO quel valore, NON SI E' OBBLIGATI A PAGARE UN AVVOCATO per stare in giudizio....con un risparmio GARANTITO di migliaia di Euro...
IL SERVIZIO CONSULENZA STRAGIUDIZIALE DI STUDIOPIGI è attivo anche in questo settore, garantendovi assistenza ai prezzi più bassi del mercato.

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