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martedì 27 agosto 2013

IL RISARCIMENTO PER DANNI DA BUCA STRADALE NON SEGNALATA


Una buca in mezzo alla strada, un tombino rialzato, un cassonetto che nasconde la visuale a un incrocio e l'incidente – in auto o in moto – è presto fatto. In tutti questi casi il responsabile è il Comune, ovvero il soggetto che ha in custodia le strade, al quale potete chiedere il risarcimento del danno subìto. 
A ribadirlo è una recente sentenza del tribunale civile di Roma al quale si era rivolta l'Unione nazionale Consumatori a tutela di un cittadino che, proprio a causa di una buca profonda 20 centimetri in una strada nel centro di Roma, era caduto dal motorino che stava guidando. Il tribunale ha riconosciuto il Comune responsabile del danno subìto dal motociclista in base all'articolo 2051 del Codice civile (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), condannandolo al risarcimento dei danni. 

Comune sempre responsabile. "Il Comune – ha spiegato Massimiliano Dona, Segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori – è considerato 'custode' della strada e in quanto tale oggettivamente responsabile del danno creato all’utente dalla strada stessa. Ne deriva una conseguenza vantaggiosissima per il danneggiato che, per vedersi accordare un risarcimento, dovrà provare solo il danno fisico subìto e che esso si è verificato a causa della cattiva manutenzione della strada". 







In questa circostanza specifica il Comune di Roma rimborserà il danno ma si farà risarcire dell'impresa che aveva in appalto la manutenzione ordinaria e la sorveglianza di quel tratto di strada e, quindi, anche la responsabilità per i danni derivanti da omessa custodia. Ma in generale la Corte di Cassazione ha riconosciuto, con sentenza del 19 febbraio 2013, che anche quando il Comune affida la manutenzione di una strada ad una ditta esterna non può comunque considerarsi del tutto esentato dalla sorveglianza e dal controllo. Tale dovere, infatti, rimane sempre in capo alla Pubblica amministrazione anche in caso di lavori di manutenzione affidati a terzi e, quindi, anche in caso di cantieri aperti. 


SE IL CASSONETTO DISTURBA. 
Il Comune può essere chiamato a rispondere anche per un cassonetto posizionato male. E' quello che è successo a Messina, dove uno scontro tra due auto a un incrocio è stato causato proprio dalla scarsa visibilità del conducente fermo allo stop che, per riuscire a vedere oltre il cassonetto, ha dovuto avanzare ed è stato travolto da un'auto. Il Giudice di pace, davanti al quale l'automobilista è stato assistito dalla Confconsumatori, ha condannato il Comune di Messina e il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti al risarcimento del danno. 


Ma come dobbiamo comportarci in caso d'incidente?
 “Sempre più spesso – commenta il C.T. Pietro Giaquinto, titolare di STUDIOPIGI, che si è recentemente occupato del caso (grave) di un centauro in provincia di Verona - ci si trova a fare i conti con il problema degli incidenti causati dalla pessima manutenzione delle strade urbane, soprattutto nelle grandi città, e così non c’è pace per pedoni, automobilisti e, soprattutto, per i conducenti di moto e scooter, sicuramente i più esposti al rischio di procurarsi serie lesioni fisiche in caso di sinistro”. Il C.T. suggerisce quindi la procedura migliore da seguire subito dopo un incidente per poter poi presentare il conto al Comune: 
  • chiedere subito l'intervento della Polizia Municipale (la più attiva in questi casi), della Polizia o dei Carabinieri per verbalizzare subito la presenza di una buca, la strada sconnessa o altre circostanze legate ad una cattiva manutenzione dell'asfalto e che hanno provocato l'incidente;
  • fotografare il luogo prima che il Comune faccia riparare il danno;
  • coinvolgere se possibile testimoni che hanno assistito all'incidente;
  • in caso di lesioni andare sempre al pronto soccorso.
  • rivolgersi immediatamente ad un professionista dell'Infortunistica Stradale

SE LA BUCA E' COLMA D'ACQUA:
È invece esclusa la responsabilità del Comune per gli incidenti provocati da buche di modeste dimensioni quando la pioggia abbia reso colma d’acqua la buca.
La Cassazione Civile ha recentemente respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un cittadino per i danni da questi subiti a seguito della caduta su una buca posta sul marciapiede.
Per ottenere il risarcimento da parte della pubblica amministrazione, devono ricorrere alcune condizioni:
1) l’utente della strada non deve aver contribuito al verificarsi del fatto dannoso;
2) la buca deve presentare i requisiti della cosiddetta insidia o trabocchetto, consistenti in una situazione di pericolo occulto per il danneggiato.
L’insidia è caratterizzata, secondo la giurisprudenza, da un elemento oggettivo, la “non visibilità” della buca (come nel caso in cui la buca sia nascosta dalle foglie), e da un elemento soggettivo, la “non prevedibilità” della situazione (la presenza di cartello di pericolo per strada dissestata dovrebbe, ad esempio, portare a escludere tale condizione).
La prova della sussistenza di questi due requisiti spetta al danneggiato che voglia ottenere il risarcimento del danno.
Nel caso esaminato, la Corte di Cassazione, data la pioggia e le ridottissime dimensioni della buca, ha ritenuto insussistenti gli elementi della non visibilità e della non prevedibilità.
La circostanza che il manto stradale sia coperto di acqua esige, infatti, una cautela del pedone maggiore rispetto a quella richiesta in condizioni ordinarie. Questa circostanza, insieme alle ridotte dimensioni della buca, esonera, pertanto, la pubblica amministrazione da ogni responsabilità 
Di avviso contrario è, tuttavia, una sentenza del gennaio scorso, in materia di responsabilità del Comune per il danno provocato a un cittadino, caduto anch’egli a causa di una buca sul marciapiede. In tale occasione la Cassazione ha ritenuto sussistente il danno da custodia stradale. Secondo la Suprema Corte, la P.A., sulla quale incomba il potere di custodia della strada, è sempre responsabile per l’incidente causato da un’imperfezione nel manto stradale, salvo che fornisca la prova di non aver potuto fare nulla per impedire il danno. L’ente può essere, quindi, esonerato da responsabilità solo se il vizio (buca, crepa ecc.) si determini improvvisamente. La prova in questo caso spetta alla pubblica amministrazione interessata.



QUINDI:

In caso di danno causato da una buca sul manto stradale è sempre opportuno accertare le condizioni della strada e l’esistenza dell’insidia o trabocchetto che ha provocato la caduta, richiedendo possibilmente l’intervento immediato della Polizia municipale per verbalizzare le condizioni del sinistro.
È importante scattare alcune foto della buca e individuare eventuali testimoni che abbiano assistito alla caduta.
Bisogna sempre accertarsi di quale sia l’ente proprietario della strada.
È infine consigliabile di recarsi al Pronto Soccorso nel caso in cui la caduta abbia comportato ferite e conservare l’eventuale referto medico, oltre alla documentazione rilasciata dalla Polizia municipale.
Il rispetto di questi semplici accorgimenti potrebbe rilevarsi utile per ottenere il risarcimento del danno dall’Ente.

Ovviamente è fondamentale in questi casi affidarsi ad un valido professionista, perciò contatta il nostro Studio, anche per una consulenza gratuita!

Info: studiopigi@yahoo.it


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